Il 22 ottobre la Corte di giustizia dell'Unione europea ha deciso la causa C-813/24, nata da un caso di Bruxelles: a una società di affitti brevi era stata negata l'autorizzazione per una struttura ricettiva, e la Corte d'appello belga ha chiesto se un regime di autorizzazione preventiva fosse compatibile con la direttiva europea sui servizi.

La risposta è sì, a condizioni precise. Un regime di autorizzazione è ammesso se non discrimina, se è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale e se è proporzionato. Fra i motivi che possono giustificarlo la Corte indica una carenza strutturale di alloggi e una densità di popolazione particolarmente alta.

I criteri devono essere chiari, oggettivi, pubblicati in anticipo e accessibili, e l'autorità deve valutare l'area interessata e l'effetto degli affitti brevi sulle case disponibili per chi ci abita. Spetta al giudice nazionale verificare, caso per caso, che queste condizioni siano rispettate.

Cosa cambia in Italia

Per ora niente: la sentenza interpreta il diritto europeo e non attribuisce nuovi poteri ai comuni. Indica però fin dove potrà spingersi una regola nazionale o locale. Chi compra una casa pensando agli affitti brevi fa bene a seguirne gli sviluppi.

Fonti

Da dove vengono i dati, le norme e le cifre citati qui.

  1. 1.Il Sole 24 Ore: sentenza della Corte di giustizia UE, causa C-813/24
  2. 2.Affitti brevi, quando è legittima l'autorizzazione preventiva, Edotto · consultata il 1 novembre 2026